Piccola scheda riassuntiva delle disposizioni normative dettate dal Codice della Crisi
- sostituzione del termine Fallimento con “Liquidazione Giudiziale”, per evitare di gettare discredito sull’imprenditore in difficoltà;
- introduzione di un sistema di allerta per far emergere prima la crisi, tentando di risanare l’impresa e soddisfare i creditori;
- trattazione prioritaria delle proposte che, nell’ottica delle continuità aziendale, consentono il superamento della crisi;
- nella gestione della crisi preferenza per le procedure alternative a quelle esecutive;
- semplificazione e uniformità disciplinare dei diversi riti concorsuali;
- riduzione della durata e dei costi delle procedure.
- istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo di coloro che dovranno, previo conferimento dell’incarico del Tribunale, gestire e controllare lo svolgimento delle procedure concorsuali;
- armonizzazione delle procedure per gestire la crisi e l’insolvenza del datore di lavoro con tutele particolari per i lavoratori;
- istituzione di un Albo unico nazionale dei curatori e dei commissari,
- disposizioni finalizzate a rendere più responsabili i manager nella gestione dell’impresa, facendo gravare su di loro la responsabilità verso i creditori, se il patrimonio risulta insufficiente;
- riduzione dei parametri con conseguente ampliamento numerico delle srl che dovranno provvedere alla nomina di sindaci e revisori.
Da un veloce e superficiale sguardo emergono macro aree su cui sembra aver agito il legislatore:
- SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE,
- SISTEMI DI ALLERTA E MONITORAGGIO ANDAMENTALE,
- INTEGRAZIONE DI FIGURE DEPUTATE AL CONTROLLO CON MAGGIORI RESPONSABILITA’
La piccola e media impresa italiana (circa il 90% del tessuto economico italiano) in questi anni è stata falcidiata da una burocrazia sempre più invasiva e da costi di tassazione sul lavoro oltre il limite del sostenibile: la difficile congiuntura economica e l’evoluzione del mercato poi, hanno causato il definitivo tracollo finanziario di innumerevoli piccole e media realtà aziendali.
Se i criteri di monitoraggio, suscettibili delle ulteriori specifiche che saranno via via disciplinate, le cautele terminologiche di salvaguardia della dignità umana atte a divulgare con minore risonanza sociale l’epiteto di soggetto giuridico colpito da crisi irreversibile(liquidazione giudiziale al posto di fallimento), la presenza costante di ulteriori figure “esterne” nella gestione OPERATIVA aziendale, l’ostentata velocità e presunta snellezza delle procedure di “sostegno” alla crisi possano far apparire tutto il dettato normativo un vero un vero e proprio ausilio nell’interesse dell’imprenditore, come fosse una progressiva presa di coscienza dell’eventuale andamento negativo della propria attività, in realtà sembra essere stato disposto un ulteriore passo INDIETRO verso la crisi irreversibile delle PMI, consentendo loro una più veloce agonia, in favore di un sistema centralizzato che, non riuscendo più ad assorbire le criticità derivanti dai dissesti finanziari in corso, vuole per il futuro salvare solamente se stesso.
Analizziamo il perché di tale fosca previsione:
A)l’imprenditore, termometro della produzione e conoscitore delle dinamiche commerciali del proprio prodotto si troverà suo malgrado affiancato, anche nelle strategie aziendali anche più strettamente operative oltre che dai propri organi interni nominati a tali finalità, anche dai professionisti che, fino ad ora, deputati solo alla gestione fiscale dell’attività e poco più, verranno investiti di un ruolo di governance che si strutturerà attraverso un potere di vigilanza reso stringente dalle responsabilità imposte loro dal dettato normativo: tali responsabilità anche di natura penale nelle quali questi soggetti oltre agli organi aziendali interni, potranno incorrere per omissione od errata valutazione dei parametri richiesti, forse renderanno le procedure d’allerta crisi sempre più “preventive” e cautelative fino a soffocare del tutto l’autonomia decisionale dell’imprenditore e la libera iniziativa imprenditoriale.
Questo modus operandi veloce e preventivo coinvolgerà a cascata tutti gli operatori presenti sul mercato agevolando una consequenziale chiusura a tutti i livelli e la paralisi degli interscambi: il fornitore banca sarà ancora una volta e con maggior spessore l’ago della bilancia della vita o della morte di una azienda.
Come si comporterà quest’ultimo di fronte ad una preventiva procedura d’allerta in atto che non è ancora codificata come crisi?
I parametri interni via via più stringenti che oggi non consentono agli istituti bancari di esercitare l’attività di erogazione del credito in supporto all’attività d’impresa con la logica di qualche anno fa, tanto da introdurre attività alternative a sostegno del proprio budget (vendita polizze assicurative, noleggio auto, vendita telefonini, ecc) con l’arrivo dei nuovi disposti normativi non pensate che i loro comportamenti saranno ulteriormente rivisti in via ulteriormente conservativa?
I fornitori di prodotto come si comporteranno? Accorderanno tempistiche di pagamento di maggior respiro o chiederanno rientri più immediati?
Quindi la problematica si snoderà in questo limbo cioè fra i parametri normativamente disciplinati tipici di un’attività florida ed i parametri tipici di una attività irreversibilmente disastrata?
DEFINITIVA QUESTIONE: La fredda logica dei numeri evidenziati in fasi transitorie di momentaneo “squilibrio finanziario statistico”, il monitoraggio e l’allerta “quasi” preventiva, influenzeranno positivamente o negativamente il comportamento dei soggetti che a vario titolo si confrontano quotidianamente sul mercato?